Fattura Elettronica

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FATTURA ELETTRONICA CAMBIO CODICE NATURA

ATTENZIONE: CAMBIO DEL CODICE NATURA sulle fatture elettroniche da N2 a N2.2

Con il provvedimento n. 166579 del 20/04/2020 l’agenzia delle entrate ha introdotto nuovi codici natura IVA che descrivono più dettagliatamente le operazioni effettuate, da utilizzare obbligatoriamente dal 01/01/2021.

Finora per le operazioni attive art.74 è stato correttamente usato il codice N2, con la nuova codifica andrà selezionato N2.2 “non soggette altri dati”.

Nulla cambia per le operazioni soggette ad IVA 4 o 22.

In particolare, per la natura N2.2:

N 2.2 – Non soggette altri casi:

Il codice è utilizzabile, ad esempio, per le seguenti fattispecie:

  1. fatture emesse da un contribuente forfetario;
  2. operazioni d.  “monofase”  ex  art.  74,  DPR  n.  633/72 (ad esempio, editoria). Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 5.7.2017, n. 87/E  e  confermato nella FAQ 27.11.2018, n. 15, per le fatture fuori campo IVA ex art. 74, DPR n. 633/72, nel campo “Natura” va indicato il codice N2. A decorrere dall’1.1.2021, per le operazioni in esame non può essere riportato il codice N2 (non più utilizzabile), ma il nuovo codice N2.2
  3. quota non soggetta (60%) cessione autoveicoli acquistati a IVA detratta nella misura del 40%.